ART.1 – COSTITUZIONE E SCOPI.

E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata “GUBBIO RUNNERS – Associazione Sportiva Dilettantistica”.

L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello
svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche
elettive e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

  • la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche dell’atletica
    leggera ed in particolare del podismo e della corsa, disciplinate e organizzate dalla competente Federazione Sportiva Nazionale o da similare Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, cui questa Associazione intende affiliarsi;
  • l’acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche come sopra individuate disciplinate dalla competente Federazione Sportiva Nazionale o da similare Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI;
  • l’organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all’attività sportiva dilettantistica della Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi, nonché l’attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;
  • operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente. L’Associazione intende affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva il cui Statuto ed i Regolamenti si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.La durata dell’Associazione è indeterminata.

ART.2 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

Per il conseguimento dei propri fini, l’associazione dispone delle seguenti risorse:

  • versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
  • dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • degli introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni culturali;
  • dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche. 

L’associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità con i fini istituzionali. L’adesione all’associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente. E’ comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte. I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E’ comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessita’, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l’associazione si ispira.

ART. 3 – SOCI

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Ordinari;

b) Onorari;

c) Sostenitori;

d) Atleti e Tecnici.

Sono associati Ordinari, coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora.

Gli Associati Onorari (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale, ma non da diritto al voto nelle assemblee dell’associazione.

Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali,versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell’Associazione.

Sono associati Atleti, coloro che svolgono attività sportiva per l’Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Atleti possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale. Sono associati Tecnici, coloro che per conto dell’Associazione svolgono l’attività di maestro nell’ambito delle specialità sportive praticate nell’Associazione stessa.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell’associazione. Chi intende aderire all’associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, allegando opportuna certificazione medica attestante l’idoneità fisica dell’aspirante socio all’esercizio della pratica sportiva. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.

Ogni socio per consapevole accettazione assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;

b) a partecipare all’attività ed alle manifestazioni sociali;

c) a contribuire alle necessità economiche sociali;

d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’associazione sportiva.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio
Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al
Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all’associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno in
cui è stato notificato, purché, la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall’assemblea dei soci. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l’esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragione dell’esclusione egli può adire un organo di giustizia che in primo grado si compone di un Giudice ed un supplente per controversie insorte all’interno dell’associazione, una commissione di appello composta di tre membri effettivi e due supplenti per eventuali ricorsi da presentare entro 30 gg.; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.

ART. 4 – ORGANI

Sono organi dell’associazione:

a) L’Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

ART.5 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno in occasione della sua
convocazione. L’assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi. L’assemblea si riunisce una volta all’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del bilancio sociale.

Essa inoltre:

  • Provvede entro il 30 Aprile, con cadenza biennale, alla elezione del Presidente, dei consiglieri e del collegio dei Revisori dei Conti.
  • Delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell’attività associativa.
  • Delibera sulle modifiche al presente statuto.
  • Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività associativa.
  • Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge.
  • Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

L’assemblea e’ indetta dal Consiglio Direttivo ed e’ convocata dal Presidente. L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, oppure dal
collegio dei revisori. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail e/o lettera cartacea e/o pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e/o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nella sede sociale. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. 

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all’assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative. L’assemblea e’ valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione un ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale, e’ necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole dei soci presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza del 50%+1 degli associati ed il voto favorevole dei presenti. 

Per le elezioni delle cariche sociali e’ necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla loro lettura. La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni e’ nominata dal Consiglio Direttivo, il
quale stabilirà anche le norme per la presentazione della candidature alle cariche sociali. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso
dei requisiti previsti dallo statuto federale. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui
nominato. Le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

ART.6 – IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione
dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo salvo
sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti. Il
Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.Il Presidente
cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio direttivo e all’assemblea, corredandolo di idonee relazioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo sarà composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Ad ogni rinnovo del consiglio, l’Assemblea stabilirà il numero dei consiglieri che dovranno essere sempre in numero dispari. All’interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere con le seguenti funzioni:

  • il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
  • il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi;
  • il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili,
    provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Provvede inoltre a tenere i rapporti con eventuali consulenti aziendali e
    fiscali che collaborano con l’Associazione.

I componenti rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’associazione, delibera sulle domande
di ammissione o recesso dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, amministra il patrimonio sociale , approva i bilanci, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza. Inoltre il Consiglio Direttivo decide e gestisce fin nei minimi particolari qualsiasi ed ogni manifestazione organizzata dall’Associazione, delegando di volta in volta alla supervisione dei vari settori operativi i Consiglieri che si renderanno disponibili ad assolvere tali compiti. I Consiglieri così delegati dovranno vigilare affinché nell’operare vengano rispettate le decisioni prese dal Consiglio e non potranno prendere iniziative di carattere personale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all’anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Per la validità delle riunioni e’ richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Qualora in seno al Consiglio Direttivo
si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; il consigliere così
nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei soci. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’assemblea. Quest’ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

ART.8 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’associazione tiene il libro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci e il libro Soci.

ART.9 – BILANCI

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre 2005. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo
del successivo anno. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo e’ convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre entro il 30 aprile all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione. Nello stesso termine il bilancio rimane a disposizione del collegio dei revisori per il relativo parere.

ART.10 – AVANZI DI GESTIONE

All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l’attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.11 – SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.12 – SANZIONI DISCIPLINARI

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l’associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

  • l’ammonizione;
  • la sospensione;
  • la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’assemblea dei soci.

ART.13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I , e nel libro V del Codice Civile.